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Compensazione Tributaria

<< L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per Compensazione >> . Questo è almeno quello che dice lo Statuto dei diritti del contribuente, all’art. 8, rubricato «Tutela della integrità patrimoniale»,che lo  ha perentoriamente disposto, al primo comma,  generalizzando così l’istituto a tutto il diritto tributario. Si tratta di un contenuto ancora una volta fortemente innovativo come è comprovato anche dal secondo comma per il quale è ammissibile “l’accollo del debito di imposta altrui”.

E’ questa la genesi di una serie di possibili operatività, proposte da intermediari più o meno seri, per pagare meno imposte attraverso l’utilizzo, mediante acquisto del credito altrui  o attraverso l’istituto dell’accollo, per cui un terzo, a  credito di imposta , paga il debito per conto di un impresa debitrice dell’imposta, che pertanto, si trova ad utilizzare il credito del terzo, pagandolo generalmente un po’ meno del suo valore nominale.

L’operazione, ha però alcuni limiti e alcune facce “oscure” che in una serie di articoli, che pubblicheremo su questo Blog, intendiamo mettere in evidenza.

In passato, l’operatività in materia tributaria della compensazione fu esclusa dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base di varie considerazioni: talora in ragione del carattere indisponibile del credito tributario; o secondo il presupposto per cui non sono compensabili i crediti per loro natura impignorabili, quali sono per l’appunto quelli derivanti da rapporti di diritto pubblico e quindi in specie, quelli tributari.

Dalla formulazione del comma 1 dell’art. 8 parrebbe, che nessun problema interpretativo possa seriamente porsi. A ben guardare, però, un esame più approfondito si impone perché i commi 6 e 8 dello stesso art. 8 contemplano l’intervento di norme regolamentari in materia che non hanno ancora visto la luce e proprio la loro mancanza ha indotto alcuni commentatori a ridimensionare la portata del principio enunciato dal comma 1 dell’art. 8: nell’attesa dell’emanazione dei ricordati decreti, la compensazione non potrebbe essere invocata dai contribuenti se non entro i confini, angusti, nei quali essa è attualmente prevista in singole leggi di imposta.

 

Questa interpretazione è stata fatta propria anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale, pur prendendo atto che « il cosiddetto statuto dei diritti del contribuente all’articolo 8 recepisce per l’obbligazione di imposta i generali canoni del codice civile sull’estinzione per compensazione», prima dell’emanazione dei regolamenti sopra ricordati, «l’estinzione per compensazione del debito tributario si determina allo stato della legislazione tributaria solo se espressamente stabilita» (così Cass., 20 novembre 2001, n. 14579 e n. 14588).

I giudici di legittimità, con la sentenza in argomento, hanno statuito l’inapplicabilità della compensazione al caso di specie considerato che “in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell’art. 8, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212…, il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno d’imposta 2002)“.

 

Soluzione che se ha convinto qualche commentatore, fortunatamente non ha chiuso il dibattito perché una simile lettura finisce col frustrare le finalità di tutela del contribuente che sono proprie dello Statuto: saremmo infatti in presenza di un principio, quello dell’integrale compensabilità di tutti i crediti e i debiti di natura tributaria, che non potrebbe operare fino al momento in cui l’esecutivo (gravemente inadempiente) non abbia provveduto ad emanare i corrispondenti regolamenti di attuazione.

 

Occorre, dunque, comprendere se siffatta interpretazione dell’art. 8 risulti in linea con la ratio e la peculiarità dei contenuti propri delle disposizioni racchiuse nello Statuto del contribuente.

Al riguardo, non si può dimenticare il richiamo contenuto nell’articolo 1 dello Statuto dei Contribuenti con i più rilevanti principi costituzionali.

In questo senso “l’inerzia del Governo nell’emanare la normativa di attuazione prevista dal citato art. 8 non dovrebbe ridondare a svantaggio del contribuente impedendogli di concretizzare il diritto alla compensazione delle obbligazioni tributarie previsto in modo chiaro e preciso, oltre che incondizionato, dal legislatore del 2000.

La questione diviene ora ancora più di attualità con la facoltà del contribuente di effettuare il  PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI – ART. 31, C. 1, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 con il codice RUOL .

Purtuttavia, non vi è dubbio, che il contribuente che utilizzi tale strumento, utilizzando crediti di terzi in compensazione o attraverso l’istituto dell’accollo,  senza che vi sia una specifica normativa attuativa,  indubbiamente non potrà che esporsi al fatto, che il legislatore, con una normativa, cosiddetta “interpretativa”, intervenga tardivamente nella regolamentazione, che potrebbe determinare il disconoscimento di un’operazione per quanto essa appaia idonea ad essere considerata lecita.

Vedi anche:

  1. Compensazione dei debiti tributari e cessione del credito IVA
  2. Accollo e Compensazione dei crediti Tributari.
  3. Liquidazione dell’IVA di gruppo.

 

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