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Le società a responsabilità limitata  con il codice della crisi, non esistono più

Le società a responsabilità limitata  con il codice della crisi, non esistono più. Il nuovo Codice della crisi,  (clicca qui per scaricare o visualizzare) che sostituisce la vecchia legge Fallimentare ha, di fatto, cancellato la responsabilità limitata della SRL introducendo il VI comma dell’articolo 2476 ,  secondo cui  «Gli amministratori rispondono verso i creditori  sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.» All’articolo 2486, inoltre,  del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente  articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

Non vi è chi non veda, che le società a responsabilità limitata  con il codice della crisi non hanno più la l’autonomia patrimoniale perfetta che deriva, appunto, dalla limitata responsabilità dei soci al solo capitale investito. amministratore dovrà rispondere di persona verso i creditori, nel momento in cui il patrimonio sociale non è in grado di soddisfare le loro richieste. È interessante notare, che la responsabilità illimitata, in questo caso, non deriva come accade per le società di persone, dall’essere socio, ma dall’essere amministratore. L’amministratore della Srl, in pratica, risponderà dei debiti presenti e futuri di una Srl, per lo meno dal momento in cui si dovesse manifestare uno dei segnali di allerta, qui di seguito indicati:

  1. a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché́ rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. d) la segnalazione da parte di uno dei creditori pubblici qualificati di seguito detti, per una delle seguenti fattispecie:
  5. a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  6. b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  7. c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;
  8. d) per l’Agenzia delle entrate Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000

Lo scopo, è ovviamente quello preventivo e repressivo delle imprese marginali. Nell’intento del legislatore: intercettare la crisi, all’inizio della sua manifestazione e grazie all’intervento di un professionista competente, come per esempio, Alessandro Arrighi, partner di riferimento  delle studio Arrighi – Dottori Commercialisti- che è membro dell’Organismo Per la Composizione della Crisi dell’ordine dei commercialisti di Como, è possibile risolvere la crisi, o liquidare la società, prima che possano creare ulteriori indebitamenti. Ma anche in  caso di liquidazione, non si capisce se l’amministratore che convochi l’assemblea per il ripianamento o la liquidazione ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, rischi comunque, in caso, di insufficienza del patrimonio di liquidazione, non più valutato secondo la sua capacità di svolgere una funzione economica, di dovere rispondere dell’insufficienza patrimoniale con la sua responsabilità solidale.

Di fatto, però, se si ha una società a responsabilità limitata  con il codice della crisi, in pratica, bastano , 5’000 euro, di Iva non versata, perché si attivi una segnalazione, e quindi si manifesti la crisi di impresa. A quel punto, l’amministratore, avrà tre possibilità, quella di attivare una procedura di risoluzione della crisi di impresa attraverso un organismo di composizione della crisi, quella di vedersi di fatto assoggettato alla responsabilità patrimoniale solidale, ma non è nemmeno facile capire per quanto tempo, anche dopo avere coperto l’infame debito di 5.001 euro, scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, oppure trasformarsi in una SPA e sottrarsi da una normativa, che non trova precedenti in nessuna parte del mondo… e che certo non agevolerà gli investimenti esteri nel nostro paese.

Scarica il Nuovo testo del Codice della Crisi di Impresa CCI  con le modifiche del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83,

Vedi anche  le opportunità legate alla crisi di impresa.

Scarica la tavola sinottica di comparazione tra i vecchi articoli della legge fallimentare e quelli del condice della Riforma della Crisi di Impresa e naviga nel nostro sito:

Tavola Sinottica di raccordo tra articoli della “Vecchia legge fallimentare” e “Codice della Crisi”

La nuova legge: concordato fallimentare – concordato liquidatorio giudiziale

Concordato e Organismo di Composizione della Crisi OCC

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