La compensazione dei crediti tributari
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La compensazione dei crediti tributari: cessione del credito IVA

La cessione del credito Iva

Al di fuori della previsione normativa sulla liquidazione IVA di gruppo, la cessione deve avvenire necessariamente attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata e dall’atto devono risultare chiaramente le parti contraenti, l’oggetto del  contratto (l’importo del credito ceduto) e l’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto. Il soggetto cedente, di conseguenza, ha l’obbligo di notificare l’avvenuta cessione del credito, mediante l’invio di copia autenticata dell’atto, all’ufficio competente e Equitalia.

Condizione preliminare è che il credito Iva oggetto della cessione sia stato richiesto a rimborso.

Gli interessi per ritardato rimborso di imposte non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario. È nullo ogni patto contrario;

L’atto di cessione è efficace se è notificato all’ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito. Si considerano inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto;

  • anche a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri dell’Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta;
  • per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l’insussistenza, l’Amministrazione finanziaria può procedere al recupero anche nei confronti di quest’ultimo, previa notificazione degli atti. Sia il cedente che il cessionario hanno l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale; in caso di inosservanza non può opporsi il difetto di notifica.

L’atto di cessione dei crediti è inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria se:

 

  1. al momento della notifica l’Amministrazione ha già proceduto all’emissione dell’ordinativo di pagamento;
  2. è stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, al momento della notifica, il Ministero delle finanze ha già proceduto alla trasmissione dell’elenco degli aventi diritto al rimborso al Ministero del tesoro;
  3. al momento della notifica, risultano a carico del cedente iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell’atto di cessione. In tal caso la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo (D.M. n. 384/1997). Resta comunque, ovviamente, anche l’opzione di pagare prima di effettuare la cessione, gli importi iscritti a ruolo.

Il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’Agenzia delle Entrate procede al recupero.

L’Agenzia delle Entrate, come è noto, in caso di richiesta di rimborso e specialmente nel caso in cui vi sia una successiva cessione del credito richiesto a rimborso, procede alla verifica della correttezza della formazione del credito e ad un rilevante campionamento delle società che hanno che hanno richiesto il rimborso per una adeguata verifica generale.

La cessione, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la cessione è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione (Quadro RK):

  • gli estremi dei soggetti cessionari;
  • gli importi ceduti a ciascuno di essi.

La cessione può avere ad oggetto anche solo una parte delle eccedenze d’imposta; la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso.

Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti dell’IRES (anche in acconto), i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Il cessionario è responsabile in solido con il cedente a prescindere dall’effettivo utilizzo delle eccedenze stesse.

Vedi anche:

  1. La Compensazione dei crediti tributari
  2. Accollo e Compensazione dei crediti Tributari.
  3. Liquidazione dell’IVA di gruppo.

 

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