La crisi di impresa


Quadro di sintesi



L’art. 5 comma 2 R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato nel tempo, definisce che: Lo «stato d'insolvenza» si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Per stato di insolvenza si intende, pertanto, la situazione in cui un imprenditore, non è in grado di onorare regolarmente le proprie obbligazioni, con mezzi normali di pagamento, tale insolvenza non si manifesta nel giro di pochi mesi, ma si sviluppa progressivamente attraverso una fase, più o meno lunga, denominata crisi. E’ necessario, prima di attuare un qualsiasi risanamento, valutare se la crisi in atto è sanabile e reversibile o meno; quindi parliamo di:

  • CRISI SANABILE quando nell’impresa è presente un “potenziale aziendale” che, pur deteriorato, risulta recuperabile o riconvertibile. In concreto ciò significa che l’impresa che al momento non è in grado di soddisfare regolarmente i propri creditori, ha comprovate e concrete possibilità di eliminare le cause della difficoltà per la natura specifica della crisi.
  • CRISI NON SANABILE quando il ciclo di vita del prodotto, dell’impresa o dell’intero settore, sono, come si definisce nell’economia aziendale, in una fase di declino o del tutto declinata, oppure quando l’indebolimento dell’impresa legato alla crisi si è protratto per troppo tempo o, infine, quando non vi è possibilità di riconvertire utilmente le proprie competenze. Alla crisi non sanabile consegue quasi sempre lo «stato di insolvenza»

A norma dell’articolo 1, della citata legge fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo tutti gli imprenditori che esercitano una attività commerciale; invece, oltre gli enti pubblici, sono esclusi coloro che contestualmente: Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
In qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, abbiano realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; Abbiano un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Dopo quasi 5 anni dalla  legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 nell’ordinamento concorsuale italiano tramonta la legge fallimentare. Al testo definitivo del   D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 si accosta in realtà, in un regime di coabitazione previsto per tutte le procedure sin qui aperte, la procastinata regolazione del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, essendo riservate le nuove norme, con vigenza dal 15 luglio 2022 e tendenzialmente, solo alle procedure di prossima instaurazione per la data prevista dall’ art. 389 del codice della crisi e dell’insolvenza. Composizione negoziata e sovraindebitamento sono invece da subito inglobati nel codice della crisi. Il  D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 dà dunque l’avvio alla riforma.

Tra le principali novità della nuova legge sulla Crisi di Impresa (ex legge fallimentare):

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si introduce un sistema di allerta teoricamente  finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • si dà priorità, almeno teorica,  di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la teorica riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
  • si rinuncia all’autonomia patrimoniale perfetta delle srl.

Scarica il Nuovo testo del Codice della Crisi di Impresa CCI con le modifiche del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

 

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