La tassazione delle operazioni in Criptovalute Bitcoin Moneta Elettronica Virtuale e Token
30 Aprile 2018
Criptovalute
La blockchain una moneta privata per salvare l’Italia
12 Gennaio 2021
Mostra tutto

L’iva su Criptovalute Bitcoin Moneta Elettronica Virtuale e Token

Le operazioni di transazione in Criptovaluta, Bitcoin, Moneta Elettronica o Virtuale e Token, sono assimilate alle operazioni di scambio valuta e non sono pertanto soggette ad iva, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 633/1972.

Con riferimento al trattamento fiscale indiretto ( IVA ) applicabile alle operazioni relativein  Bitcoin Moneta Elettronica Virtuale e Tokenai, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’ Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, e poi ribadito e sistematizzato nella normativa italiana solo in sede di istanza di RISOLUZIONE N.  72/E/2016 in risposta ad un interpello di un contribuente.

 

In tale sentenza, agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto l’esenzione iva delle operazione posto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’ operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.

Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

 

In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai bitcoin.

In particolare, ai fini del trattamento Iva, si fa presente che il caso analizzato dai giudici europei, riguarda un soggetto che svolge l’attività di cessione e acquisto di valuta virtuale (bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale” . Il compenso per tale attività è determinato in misura pari al margine che scaturisce dalla differenza (ipotizzando il caso di vendita di bitcoin da parte dell’operatore), da un lato, tra il prezzo che il cliente è disposto a pagare per acquistare una unità di moneta virtuale e, dall’altro, la miglior quotazione del bitcoin stesso disponibile sul mercato.

La Corte, al riguardo, stabilisce:

– in primo luogo, che l’attività di commercializzazione di bitcoin deve essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, inoltre,

– che le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” .

Sussistendo tali condizioni, le prestazioni di servizi in esame rientrano nella previsione di esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. Secondo la Corte, infatti, “ risulta …. Che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti.

 

Conseguentemente, si deve concludere che l’ articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Iva disciplina anche le prestazioni di servizi, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”  non debba essere assogettato ad iva.

 

I Dottori Commercialisti e i fiscalisti dello Studio Arrighi, restano, come sempre a disposizione, a Como, a Milano, o telematicamente per verificare l’applicabilità della Pex ed eventualmente la migliore condizione di applicazione delle norma fiscali.

Vedi anche:

La tassazione delle operazioni in Criptovalute Bitcoin Moneta Elettronica Virtuale e Token

CRIPTOVALUTE

Condividi: