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La tassazione delle operazioni in Criptovalute Bitcoin Moneta Elettronica Virtuale e Token

Da un punto di vista fiscale,  il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “ criptovaluta ”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

Ai fini della tassazione diretta delle società e delle imprese, devono essere assoggettati a Ires o IRE i componenti di reddito derivanti dalla attività acquisto e vendita e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

Tale elementi di reddito – derivanti dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita praticati e ricavi di vendita è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed eventulemente Irap).

Le criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche.

In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi.

In secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.

In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner.

Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:

– acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;

– accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Gli user utilizzano le critovalute e  monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).

Con riferimento, alle monete virtuali che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) si ritiene che gli stessi debbano essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Occorre, quindi, far riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi bitcoin al termine dell’esercizio.

A tal fine, potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin, con tutte e difficoltà dovute alla non ufficialità di tali listini, specialmente laddove non si parli di Criptovalute, ma semplicmente di “Token legati ad una particolare Block Chain”.

Per le persone fisiche che detengono le valute virtuali al di fuori dell’attività di impresa l’agenzia delle Entrate (risoluzione n. 72/2016) ha dichiarato che le operazioni di acquisto e vendita di valuta non generanodi per sè stesse,  redditi, mancando la finalità speculativa.

Tuttavia occorre rilevare che:

alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano comunque  i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. Pertanto, anche per le dette persone fisiche:

  • le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del  TUIR. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. Si fa presente che ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente. Inoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68 del TUIR.
  • i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR. Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadro RT della Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%

Ai fini del monitoraggio fiscale e dell’antiriciclaggio, è inoltre  previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere, per contro,  le criptovalute non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE,)  in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” .

I Dottori Commercialisti e i fiscalisti dello Studio Arrighi, restano, come sempre a disposizione, a Como, a Milano, o telematicamente per verificare l’applicabilità della Pex ed eventualmente la migliore condizione di applicazione delle norma fiscali.

Vedi anche:

L’iva su Criptovalute Bitcoin Moneta Elettronica Virtuale e Token

In materia di criptovalute si rimanda anche all’articolo di seguito scritto da Alessandro Arrighi

CRIPTOVALUTE

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