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La tassazione della cessione di azioni dematerializzate e valore di carico della banca

Per capire cosa è, e come funziona, il valore di carico delle azioni, occorre capire bene come funziona la tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni, tema già affrontato in questo Blog. In questo caso, approfondiamo i non facilissimo tema della  Tassazione delle plusvalenze delle cessioni di azioni assegnate in seguito al conferimento delle quote di una SRL in una spa, in applicazione delle norma previste.

Il caso degli investitori che siano stati assoggettati al regime della dichiarazione o al regime del risparmio amministrato.

Per quanto riguarda il regime di tassazione applicato dalle persone fisiche, occorre fare riferimento al D.Lgs. 21/11/97 n. 461 e successive modificazioni, che è quello che ha determinato il trattamento fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi, derivanti da attività finanziarie, classificando come redditi di capitale quei proventi, che derivano da rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitale secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico (articolo 820 – comma III – Codice Civile), in altre parole derivanti dall’impiego finanziario di capitale, quali interessi e dividendi, e come redditi diversi i cosiddetti capital gains oggetto del presente parere.

Per correttamente descrivere tali previsioni fiscali, è necessario distinguere tre diversi regimi di tassazione:

  1. Il regime della dichiarazione per cui l’investitore decide gli investimenti e adempie agli obblighi fiscali riportando plusvalenze e minusvalenze nella dichiarazione dei redditi.
  2. Il regime del risparmio amministrato, nel quale pur mantenendo in capo all’investitore le decisioni relative agli investimenti, si delegano gli adempimenti fiscali al proprio intermediario che funge così da sostituto d’imposta andando a trattenere l’imposta sostitutiva nel caso di eventuali plusvalenze. Nel regime amministrato l’intermediario calcola le plusvalenze o minusvalenze a ogni singola operazione di vendita conteggiando il costo con il metodo del prezzo medio d’acquisto.
  1. Il regime del risparmio gestito, in genere utilizzato sopratutto per società quotate, il cliente delega alla banca od alla Sgr (Società di gestione del risparmio) la decisione sulla strategia d’investimento, ma gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti restano in capo alla banca presso cui i suoi investimenti sono depositati. La base imponibile sarà determinata sia dai redditi di capitale sia dai redditi diversi maturati, e, ogni valutazione in merito alla tassazione dovrà essere presa in funzione delle dette valutazioni. Ovviamente, tale regime è stato pensato ed è normalmente applicato solo alle società quotate, anche per le oggettive difficoltà di valutazione a cui sarebbero chiamati gli intermediari finanziari nel caso di società non quotate. Anche questo caso, risulta pertanto escluso dal presente parere, dandosi purtuttavia atto del fatto che, mentre nel primo e nel secondo caso, vengono tassate esclusivamente le plusvalenze effettivamente realizzate, nel terzo caso, all’investitore che applichi il regime del risparmio gestito l’intermediario addebita l’imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i titoli presenti in portafoglio al prezzo dell’ultimo giorno dell’anno e quindi computando, esercizio per esercizio, le relative plusvalenze e minusvalenze.

In ogni caso, pertanto si osserva come, il socio che era proprietario delle quote della società, successivamente conferita e che non ha mai effettivamente registrato alcuna minusvalenza, né sopravvenienza, non avendo avuto alcun incasso, ed essendo comunque appunto, il regime di cassa, quello che determina il momento impositivo e quindi la quantificazione dell’imposta, dovrà registrare quale valore di carico quello a suo tempo pagato.

Per l’applicazione della corretta tassazione, dovrà calcolarsi la differenza di valore tra il prezzo incassato per la vendita delle azioni  e il prezzo pagato per l’acquisto delle quote delle società conferite, o per la sottoscrizione delle medesime, al lordo dell’eventuale sovrapprezzo purché effettivamente pagato.

 

Ovviamente la verifica della corretta assogettazione a tassazione delle plusvaenze, da parte dell’Agenzia delle Entrate, partirà dalla verifica della differenza tra il valore di cessione e il valore di carico, che la banca ha iscritto nel conto titoli.

Pertanto, al fine di evitare inutili processi accertativi da parte dell’agenzia delle Entrate, a prescindere da quello che sarebbe poi l’esito in commisisone tributaria, è importante, che il contribuente pretenda la corretta iscrizione del valore pagato, come valore di carico da parte della banca.

Occorre a questo punto ulteriormente distinguere il trattamento fiscale a cui sono assoggettate le persone fisiche rispetto al trattamento fiscale riservato alle persone giuridiche. essendo per le seconde  il reddito prodotto  ovviamente dato dalle plusvalenze o minusvalenze conseguite quali differenze tra il prezzo pagato per le partecipazioni nelle società conferenti e il prezzo ottenuto al momento della cessione secondo le norma previste per la tassazione di impresa. Le buon regole contabili, peraltro potrebbero imporre che a fronte di una valutazione con il metodo del patrimonio netto, sia necessario registrare anticipatamente la minusvalenza conseguita al momento del conferimento e poi la plusvalenza per il caso della cessione. Purtuttavia, da un punto di vista fiscale, ritengo che l’iscrizione di tale minusvalenza nelle componenti negative di reddito, potrebbe “quantomeno” suscitare delle perplessità dal punto di vista tributario e che pertanto tale verifica debba essere approfondita di volta in volta a seconda dei casi e dell’attività e dell’attività svolta dalla società che detiene le partecipazioni.

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