Cotributi per il turismo e lo Sport: il golf
29 Luglio 2018
Coronavirus e Economia della sanità
13 Marzo 2020

Detrazione delle spese sanitarie e mediche

Per poter usufruire delle detrazione delle spese sanitarie è del tutto indifferente che la spesa sia certificata da una fattura, una ricevuta, o uno scontrino, ciò che però è indispensabile è che dal documento risulti chi ha ricevuto la prestazione ed eventualmente  il familiare che, avendone i requisiti, ha sostenuto la spesa, o in mancanza è necessario che questi annoti sullo stesso, con valore di autocertificazione, quale parte di spesa è stata sostenuta dal familiare.

E’ quanto si può desumetre dalla  circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti per compilaPer poter usufruire delle detrazione delle spese sanitarie è del tutto indifferente che la spesa sia certificata da una fattura, una ricevuta, o uno scontrino, ciò che però è indispensabile è che dal documento risulti chi ha ricevuto la prestazionere correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018l’Agenzia ha aggiornato questi informazioni, fornendo nuovi chiarimenti sulle novità normative e interpretative intervenute nel 2017.

Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.

I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d’imposta successivo. La detrazione delle spese sanitarie e mediche  è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario). Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Tali spese devono essere attestate da fatture, ricevute fiscali o scontrini da cui risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende usufruire della detrazione.

Caratteristiche di una fattura

Non vi sono nemmeno dubbi sull’utilizzabilità di una fattura, che abbia tutte le caratteristiche di una fattura e che pure sia erroneamente titolata “ricevuta” essendo i seguenti requisiti di una fattura per essere considerata tale, a prescindere dalla sua denominazione:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  9. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  10. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  11. eventuale annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
  12. totali imponibili distinti per aliquote o titolo di esenzione/non imponibilità/fuori campo iva.

Un fattura, che abbia tali caratteristiche, e che sia denominata per mero errore materiale,  “ricevuta”, dovrà quindi pertanto essere considerata una fattura senza l’applicazione di alcuna sanzione, non essendo la denominazione elemento di determinazione univoco o genetico della tipologia del documento.

Nel caso dello scontrino esso deve essere parlante, deve cioè  permettere di indentificare in modo univoco, attraverso l’annotazione del codice fiscale, l’acquirente dei medicinali. Occorre peraltro tenere conto, che, in genere, gli scontrini sono stampati su carta chimica, che, dopo un anno o due sbiadisce. Ai fini della corretta conservazione è quindi indispensabile avere sempre delle fotocopie.

 

Vuoi richiedere la Traduzione di questo articolo in lingua straniera: visita il sito: https://www.virtusanimi.it

 

Condividi: