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Concordato preventivo IVA – TASSE – SOPRAVVENIENZE

L’impresa in concordato preventivo, dovrà rettificare la detrazione dell’Iva che ha formato oggetto di riduzione sui crediti falcidiati: l’imprenditore, in relazione ai debiti dei quali è definitivamente liberato per effetto della procedura, deve restituire all’erario l’imposta a suo tempo detratta.  Si tratta di un  Nuovo colpo alla possibilità per le imprese di ricorrere al concordato preventivo, questa volta è la Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, ad accanirsi contro l’istituto.

La riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato deve essere qualificata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’IVA ammesso in detrazione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018, in cui l’avvocatura generale dello stato aveva eccepito che la mancata rettifica della detrazione dell’imposta causerebbe una violazione del principio di neutralità dell’iva tra gli stati membri.

La modifica si aggiunge al fatto che, dal 2016 la totale non imponibilità delle sopravvenienze attive IRES E IRE da riduzione dei debiti era circoscritta ai soli concordati preventivi di tipo liquidatorio, e non anche a quelli di natura conservativa, che restavano soggetti ai vincoli quantitativi previsti per gli accordi di ristrutturazione e per i piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese (art. 88, co. 4-ter, TUIR).

Tali aspetti, legati alla riforma della legge fallimentare che  renderà già di per sé stesso, nella maggior parte dei casi, molto più difficile se non impossibile il ricorso al concordato preventivo non vi è dubbio che l’istituto destinato ad aumentare maggiormente la propria fama, nei prossimi anni, non potrà che essere il concordato fallimentare (che se entra in vigore la riforma Rordorf  sarà detto Concordato Liquidatorio Giudiziale), ossia  l’istituto attraverso il quale uno o più creditori o un terzo dopo che la società è fallita, o assoggettata liquidazione giudiziale, se si usa la terminologia della riforma, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, formulano una proposta ai creditori della società fallita  per  rilevare, il complesso aziendale della società medesima, proponendo un piano di soddisfazione dei medesimi che deve essere preventivamente approvato dal tribunale.

Molti dei concordati preventivi che abbiamo proposto, sono serviti a salvare migliaia di posti di lavoro, sembra davvero chiudersi una fase storica. Abbiamo assistito a tribunali, come quello di Como, o Milano, ma anche Roma, e molti altri dove con la possibilità del concordato in bianco, l’istituto è stato utilizzato in modo del tutto strumentale, a dilatare senza alcun giovamento, un’agonia aumentando il danno per i creditori. Ma il risultato di questi interventi normativi,, a cui adesso si aggiunge la ripresa fiscale dell’Iva, e l’incremento delle Tasse per IRE e IRES  non potrà che essere la pressoché definitiva morte dell’istituto, come forse da tempo chiedeva Confindustria e senza, purtroppo, una forte presa di posizione da parte degli ordini dei Dottori Commercialisti e dell’Ordine degli Avvocati, che avrebbero, ritengo, la funzione di presidiare il sistema economico.

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